La Normativa e l'inquadramento giuridico
Servizi di Investimento

• Analisi del Portafoglio posseduto
• Analisi dell’Asset Allocation in funzione degli obiettivi personali
• Valutazione di costi ed efficienza dei prodotti utilizzati

Risk Management

• Misurazione, secondo le logiche del VAR del rischio degli investimenti
• Valutazione del rischio delle Asset Class, Settori di Investimento e del profilo di investitore.
• Definizione e pianificazione del livello di rischio
• Monitoraggio costante del rischio negli investimenti
Controllo del rischio di singoli titoli
• Monitoraggio del rischio dei singoli titoli
• Creazione ed attuazione di Strategie di diversificazione
• Valutazione dell’efficienza rapporto (rischio/rendimento) di tutti gli strumenti quotati sul mercato

Pianificazione Patrimoniale

• Assistenza legale grazie a professionisti di fiducia
• Valutazione dell’attuale patrimonio immobiliare e del ricorso a istituti fiduciari (trust).
Rapporti con gli istituti di credito
• Assistenza nella scelta dell’istituto bancario più confacente le proprie esigenze
• Consulenza in mutui, finanziamenti, linee di credito di vario tipo

Assicurazioni e Previdenza

• Definizione dell’esigenza assicurativa e previdenziale del nucleo familiare
• Valutazione delle polizze in essere
• Studio di un efficace programma di copertura assicurativa e previdenziale
• Monitoraggio e aggiornamento dei valori assicurati nel tempo
Inquadramento giuridico della figura del Consulente Finanziario Indipendente (I.F.A.)

Da un punto di vista normativo, la figura professionale del Consulente Finanziario Indipendente fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) ed è inserita nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. del Codice Civile).
Il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, a prescindere dal risultato che si andrà a raggiungere.

Da sottolineare l'obbligo di legge, per l’esercizio di determinate categorie di professionisti, di essere iscritti in appositi albi: per il consulente finanziario non vige alcun obbligo d’iscrizione.



La normativa che autorizza a svolgere l’attività di consulenza finanziaria indipendente

L'attività di consulenza finanziaria è inizialmente regolamentata nella legge n. 1 del 2/01/1991 del nostro ordinamento, la quale distingue due tipologie di attività di consulenza finanziaria:
• la consulenza in materia di valori mobiliari: un'attività di intermediazione mobiliare, dunque riservata esclusivamente alle s.i.m. (società di intermediazione mobiliare),
• la consulenza in materia di struttura finanziaria, strategia e organizzazione di impresa, cosiddetta finanza aziendale o “corporate finance”: attività rientrante fra i servizi accessori, quelli cioè svolti dalle s.i.m. e da altri soggetti.
In seguito all’accoglimento nel nostro ordinamento della Direttiva 93/22 del 10/05/1993 relativa ai servizi di investimento in valori mobiliari, il settore dell’intermediazione mobiliare subisce un irreversibile processo di trasformazione: processo di revisione che ha inizio con l'emanazione del decreto lgs. n. 415 del 23 luglio 1996 (c.d. decreto Eurosim) e si conclude con l'entrata in vigore del decreto lgs. n. 58/1998 (c.d. Tuf o Testo Unico della Finanza).



Nello specifico, il D. Lgs. n° 415/96 liberalizza l'attività di consulenza il cui esercizio, nell'ambito dell'applicazione della normativa precedente (legge 1/1991), era invece riservato esclusivamente alle s.i.m. autorizzate.



La consulenza in materia di valori mobiliari, ora denominata “consulenza in materia di strumenti finanziari”, scompare dal gruppo delle attività riservate in via esclusiva alle s.i.m., e compare accanto alla finanza d'impresa, fra i servizi accessori (art. 1, comma 4, lett. d e f).
L'emanazione del Tuf non comporta variazioni all'impostazione del decreto Eurosim, ma completa l'attività di consulenza (art. 1, comma 6, lett. f).



Con l’introduzione della nuova normativa, dunque, la consulenza finanziaria diviene un'attività libera che chiunque, persona fisica o giuridica, sim o non sim, può rendere al pubblico degli investitori nei modi e nelle forme che più riterrà opportuni.



Il decreto legislativo specifica il limite posto all'attività di consulenza sugli investimenti riguardante tutte le materie riservate, a norma di legge, agli intermediari finanziari abilitati, cosiddette “servizi d'investimento”:
• la negoziazione;
• la gestione individuale di patrimoni;
• la raccolta ordini;
• la mediazione;
• la sollecitazione al pubblico risparmio.